Art. 3.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti di cui all'articolo 1 comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari eseguiti o non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.